I termini procedurali relativi ai procedimenti giudiziari sono stati sospesi
Ai sensi dell'articolo 1 provvisorio della legge n. 7226 del 25.3.2020 sulla modifica di alcune leggi, a causa della pandemia del nuovo coronavirus (Covid-19) osservata nel nostro Paese, tutti i termini procedurali relativi ai procedimenti giudiziari sono stati sospesi fino al 30 aprile.Con la nuova normativa le udienze saranno rinviate e i termini saranno sospesi con effetto retroattivo. Le norme adottate per prevenire perdite di diritti in ambito giudiziario sono le seguenti:
Tutti i termini procedurali relativi ai procedimenti giudiziari sono stati sospesi fino al 30 aprile 2020
1-Tutti i termini relativi all'istituzione, all'esercizio o alla cessazione di un diritto, compresi i termini per intentare azioni legali, avviare procedimenti di esecuzione, istanze, reclami, opposizioni, avvisi, notifiche, istanze, termini di prescrizione, termini prescrittivi e termini di applicazione amministrativa obbligatoria, nonché i termini stabiliti per le parti dalla legge sulla procedura amministrativa, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile e altre leggi contenenti disposizioni procedurali e termini stabiliti dai giudici in questo contesto, nonché termini presso gli istituti di mediazione e conciliazione, sono stati sospesi dal 13 marzo 2020 al 30 aprile 2020.2-Inoltre, i limiti di tempo stabiliti nella legge sull'esecuzione forzata e sui fallimenti e altre leggi relative alla legge sull'esecuzione, e i limiti di tempo stabiliti dai giudici o dagli uffici di esecuzione e fallimentari in questo contesto; tutti i procedimenti esecutivi e fallimentari, ad eccezione dei procedimenti esecutivi relativi a richieste di alimenti, azioni di partito e procedurali, accettazione di nuove istanze di esecuzione forzata e fallimento e transazioni relative all'esecuzione e all'esecuzione di ordini di pignoramento provvisori, sono stati sospesi dal 22 marzo 2020 (data inclusa) fino al 30 aprile 2020 (data inclusa).Tali termini decorreranno dal giorno successivo al termine del periodo di sospensione. I termini che mancavano a quindici giorni o meno alla data di inizio del periodo di sospensione si riterranno prorogati di quindici giorni a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.
I termini possono essere prorogati se la pandemia continua
Se la pandemia continua, il Presidente può prolungare il periodo di sospensione una volta per un periodo non superiore a sei mesi e può restringerne la portata per questo periodo. Tali decisioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Termini temporali esclusi dall'ambito
Termini di prescrizione prescritti dalla legge per crimini e pene, delitti e sanzioni amministrative, detenzione disciplinare e detenzione coercitiva,
Termini relativi alle misure protettive disciplinate dal codice di procedura penale n. 5271,
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i termini relativi agli atti integrativi dei provvedimenti provvisori disciplinati dal codice di procedura civile n. 6100.
Norme ai sensi della legge sull'esecuzione forzata e sui fallimenti e altre leggi relative alle leggi sull'esecuzione
Se la data annunciata di vendita di beni o diritti da parte degli uffici esecutivi e fallimentari rientra nel periodo di sospensione, gli uffici esecutivi e fallimentari assegnano una nuova data di vendita per tali beni o diritti dopo il periodo di sospensione senza richiedere una nuova domanda. In questo caso, l'annuncio di vendita verrà effettuato solo in formato elettronico e non verrà addebitato alcun costo per l'annuncio.
Durante il periodo di sospensione, saranno accettati pagamenti volontari e ciascuna delle parti potrà richiedere il compimento di azioni a favore dell'altra parte.
Gli effetti della moratoria concordataria su creditori e debitori perdurano durante il periodo di sospensione.
Altre misure necessarie saranno adottate per garantire che i servizi di esecuzione forzata e fallimentare non vengano interrotti.
Rinvio di udienze e deliberazioni
Tutte le altre misure da adottare durante il periodo di sospensione, compreso il rinvio delle udienze e delle deliberazioni, e le relative procedure e principi saranno determinate da: i competenti collegi di presidenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, il Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri per i tribunali giudiziari e amministrativi di primo grado e le corti d'appello regionali e i tribunali amministrativi regionali, e il Ministero della Giustizia per i servizi di giustizia.Puoi accedere al testo completo della legge qui.Per gli aspetti legali, la legislazione e gli ultimi sviluppi riguardanti la pandemia di coronavirus, fare clic qui.Avvocato Figen SIMSEK